PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Censimento dei fabbricati).

      1. I comuni provvedono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al censimento dei fabbricati esistenti realizzati abusivamente al fine di procedere alla loro demolizione. Entro tale termine è fatto obbligo al responsabile dell'abuso, o a un suo rappresentante legale, di procedere, a mezzo di autocertificazione con le modalità previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, alla autodenuncia dei fabbricati da demolire e della relativa quantità di volume.
      2. L'autodenuncia di cui al comma 1 determina la immediata depenalizzazione del reato e il contestuale avvio della procedura per la concessione, in regime di diritto di quota volume ai sensi dell'articolo 2, della stessa quantità di volume denunciato.
      3. È facoltà dei proprietari conferire nel censimento gli edifici legittimamente costruiti o muniti di autorizzazione in sanatoria.
      4. Per i controlli e le verifiche i comuni si avvalgono della cartografia e di tutti i rilevamenti disponibili presso i loro uffici tecnici e presso gli uffici provinciali e regionali competenti del territorio.

Art. 2.
(Concessione del diritto delle quote volume).

      1. Entro due mesi dalla data di autodenuncia o dal conferimento volontario di cui all'articolo 1, i comuni procedono alla certificazione del volume dei fabbricati censiti, alla costituzione di un fondo di

 

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volume edificabile e alla contestuale assegnazione delle quote volume in misura pari al volume certificato.
      2. La concessione del diritto delle quote volume agli assegnatari diviene definitiva dopo la notifica al comune della avvenuta rottamazione a mezzo demolizione degli edifici conferiti nel censimento.

Art. 3.
(Società immobiliari di quote volume).

      1. Entro tre mesi dalla data di definizione del censimento di cui all'articolo 1, i comuni promuovono la costituzione da parte dei concessionari delle quote volume di apposite società di capitale aventi come scopo sociale il recupero ambientale e paesaggistico nonché la valorizzazione degli investimenti impegnati negli immobili in oggetto rispettivamente tramite la demolizione degli edifici censiti e la realizzazione di altri edifici nei luoghi legittimamente individuati.

Art. 4.
(Emissione di buoni ordinari comunali per la costituzione delle società immobiliari di quote volume).

      1. I cittadini che non dispongono di quote volume hanno diritto a partecipare alle società di capitale cui all'articolo 3 tramite l'acquisizione di buoni ordinari comunali che i comuni, entro il termine di cui al medesimo articolo 3, devono emettere per raccogliere i capitali necessari alla realizzazione del programma di riordino del territorio.